Art. 125
RegolamentoCapo IX

Art. 125

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In vigore dal 1 ott 1924
L'ufficio di economato di ogni Università ed Istituto superiore deve tenere: 1) il giornale di cassa; 2) il mastro dei debitori e creditori; 3) i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese; 4) i bollettari delle riscossioni.
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