RegolamentoCapo IX

Art. 116

In vigore dal 1 ott 1924
I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia a singoli istituti scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con gli inventari. I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna all'economo; quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo