Regolamento›Capo IX
Art. 116
116 / 143In vigore dal 1 ott 1924
I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia a singoli istituti scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con gli inventari.
I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna all'economo; quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-116