RegolamentoCapo VIII

Art. 111

In vigore dal 1 ott 1924
La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono. Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al precedente comma. La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici.
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