Regolamento›Capo VIII
Art. 107
In vigore dal 1 ott 1924
In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati o diplomati nelle Università o Istituti superiori dipendenti dal Ministero della P. I., per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero.
Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale:
1) il numero delle borse;
2) l'importo di ciascuna di esse;
3) la materia o gruppi di materie, cui, a parità di merito, deve darsi la preferenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-107