Art. 107
RegolamentoCapo VIII

Art. 107

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In vigore dal 1 ott 1924
In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati o diplomati nelle Università o Istituti superiori dipendenti dal Ministero della P. I., per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero. Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale: 1) il numero delle borse; 2) l'importo di ciascuna di esse; 3) la materia o gruppi di materie, cui, a parità di merito, deve darsi la preferenza.
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