Regolamento›Capo VII
Art. 106
In vigore dal 1 ott 1924
Oltre agli aiuti o assistenti retribuiti, di cui all' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, possono essere nominati aiuti o assistenti volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo.
Le nomine sono disposte dal Rettore o Direttore su designazione del professore ufficiale.
La Facoltà o Scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari, che possono essere addetti a ciascuna cattedra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-106