Art. 106
RegolamentoCapo VII

Art. 106

106 / 143
In vigore dal 1 ott 1924
Oltre agli aiuti o assistenti retribuiti, di cui all' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, possono essere nominati aiuti o assistenti volontari tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale nei limiti stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo. Le nomine sono disposte dal Rettore o Direttore su designazione del professore ufficiale. La Facoltà o Scuola determina il numero massimo di aiuti o assistenti volontari, che possono essere addetti a ciascuna cattedra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-106