RegolamentoCapo VIII

Art. 113

In vigore dal 1 ott 1924
Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-113

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Art. 113 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo