Regolamento›Capo VIII
Art. 113
113 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-113