Regolamento›Capo IX
Art. 119
119 / 143In vigore dal 1 ott 1924
Le Università e gli Istituti superiori nel conto delle loro attività debbono comprendere:
1) il reddito dei beni immobili e mobili;
2) il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 161 del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 e del R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2656;
3) i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a qualsiasi titolo concessi;
4) il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e per esami di laurea e diploma;
5) il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di altra natura versati dagli studenti;
6) il provento dei diritti di segreteria;
7) il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle degenze nelle cliniche;
8) il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di pubblicazioni universitarie;
9) tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-119