Art. 112
RegolamentoCapo VIII

Art. 112

112 / 143
In vigore dal 1 ott 1924
Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-112