RegolamentoCapo VI

Art. 98

In vigore dal 1 ott 1924
I regolamenti speciali per le «Casse scolastiche», da emanarsi ai sensi dell' commi 5° e 6° del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, debbono, per quanto concerne la valutazione del merito degli studenti, uniformarsi alle seguenti norme: a) l'intero assegno è concesso a chi abbia riportato la media di nove decimi in tutti gli esami dell'anno di corso precedente a quello per cui l'assegno è richiesto e non meno di otto decimi in ciascun esame; l'assegno parziale è conferito a chi abbia conseguito non meno di otto decimi in ciascun esame. Se nell'anno in corso o in quelli successivi non siano prescritti esami di profitto, l'assegno può essere conservato in base ai risultati dei colloqui che, secondo gli ordinamenti della Facoltà o Scuola, lo studente debba sostenere o in base agli attestati di operosità e diligenza che debbono essere rilasciati, a tale effetto, dai professori ai cui corsi egli è inscritto; b) nel primo anno l'assegno totale o parziale è concesso in base ai punti conseguiti nell'esame di maturità; c) lo studente, cui sia stato concesso un assegno totale o parziale, ne è privato ove incorra in una punizione disciplinare; d) non può concedersi alcun assegno allo studente che in un esame precedente sia stato riprovato.
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Art. 98 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo