RegolamentoCapo VI

Art. 96

In vigore dal 1 ott 1924
Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
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Art. 96 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo