Art. 96
RegolamentoCapo VI

Art. 96

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In vigore dal 1 ott 1924
Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-96