Regolamento›Capo VI
Art. 99
In vigore dal 1 ott 1924
L'esonero dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici di cui all' comma ultimo del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102 non può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 11 marzo 1923 n. 563.
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