Regolamento›Capo VI
Art. 94
In vigore dal 1 ott 1924
Nei casi di passaggio di cui all' gli studenti non sono tenuti a nuovo pagamento delle tasse o sopratasse o rate di esse già versate per l'anno in corso.
Nei casi di passaggio da una ad altra Facoltà o Scuola le tasse pagate per la prima nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dell'anno di corso al quale gli studenti si inscrivono nella seconda, salvo l'obbligo di pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate quando queste siano minori nella Facoltà o Scuola cui gli studenti fanno passaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-94