RegolamentoCapo VI

Art. 86

In vigore dal 1 ott 1924
Lo statuto di ogni Università o Istituto superiore, in relazione all'ordinamento didattico e alle modalità degli esami di profitto da stabilirsi a norma dell' del R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, determina il numero dei componenti le relative commissioni esaminatrici. I commissari debbono, di regola, rivestire la qualità di professori ufficiali delle materie comprese nel gruppo su cui verte l'esame o di alcune di esse; almeno uno dei commissari è scelto tra i liberi docenti o tra cultori delle materie medesime. Le singole commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà o Direttore della Scuola, che ne designa il presidente. Le commissioni per gli esami di laurea o diploma possono essere costituite di un numero di membri variabile da 7 a 11, che, di regola, debbono rivestire la qualità di professori ufficiali; è chiamato a farne parte almeno un libero docente. Le commissioni sono nominate dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto, udito, per le Università, il Preside della Facoltà o il Direttore della Scuola, e presiedute dai Presidi o Direttori rispettivi. Lo statuto determina inoltre le modalità per il funzionamento delle commissioni per esami di profitto, di laurea e di diploma.
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Art. 86 Approvazione del regolamento generale universitario. — Testo vigente | Portale Normativo