Regolamento›Capo VI
Art. 84
In vigore dal 1 ott 1924
Nessuno può presentarsi all'esame di laurea o diploma se non sia stato regolarmente inscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per la durata del corso degli studi nella Facoltà o Scuola di cui trattasi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674#art-r-84