Regolamento›Capo VI
Art. 80
In vigore dal 1 ott 1924
Gli impiegati di cui all' hanno facoltà e dovere:
a) di intervenire, ottemperando all'ordine dei superiori gerarchici o di propria iniziativa, secondo le circostanze, in tutti i casi previsti dall'articolo precedente e ai fini ivi indicati;
b) di elevare verbali a carico di chiunque li offenda o minacci ovvero commetta o tenti di commettere atti previsti dall'articolo medesimo.
Gli impiegati ed agenti debbono immediatamente consegnare i verbali di cui alla lett. b) al direttore o capo della segreteria e fargli particolareggiato rapporto di quanto ritengano utile nell'interesse dell'ordine e della disciplina.
Il direttore o capo della segreteria a sua volta consegna i verbali e riferisce al Rettore o Direttore, cui spetta di adottare i provvedimenti che giudichi del caso, secondo la qualità delle persone e la natura degli atti o tentativi ad esse ascritti.
Ove il Rettore o Direttore, per la gravità dei fatti, ritenga di dover fare denunzia all'autorità giudiziaria, ai verbali redatti dagli impiegati ed agenti posti alla sua dipendenza viene riconosciuto, a tutti gli effetti, lo stesso valore attribuito ai verbali redatti dagli ufficiali ed agenti della pubblica forza.
Storico versioni
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