Capo IV

Art. 29

In vigore dal 1 lug 1939
È istituito in Roma un Gabinetto per ricerche sulle tecniche del restauro degli oggetti di antichità e d'arte, al quale possono essere affidate opere di restauro di particolare importanza da parte degli istituti di antichità e d'arte. Sono ammessi a frequentare il Gabinetto, a scopo di istruzione, gl'impiegati tecnici e di custodia degli istituti di antichità e d'arte o anche persone estranee all'Amministrazione, di cui sia riconosciuta la particolare attitudine ad imparare l'arte del restauro. La direzione del Gabinetto del restauro è affidata dal Ministro ad un funzionario particolarmente competente. Il regolamento darà norme per la organizzazione ed il funzionamento del Gabinetto e per l'ammissione alla frequenza a scopo di istruzione.

Note all'articolo

  • La L. 22 luglio 1939, n. 1240 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichita' e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del decreto R. 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-29

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