Capo III
Art. 24
In vigore dal 28 feb 1924
I custodi e le guardie notturne sono nominati dal Ministro tra le persone di dimostrata attitudine fisica e morale, osservando le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
La nomina è fatta in esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale periodo i custodi e le guardie notturne percepiscono l'assegno mensile di cui all' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Coloro che al termine del periodo di esperimento non siano confermati in servizio, cessano dal far parte dell'Amministrazione.
Le guardie notturne, oltre il trattamento economico stabilito per i custodi dall'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, godono, per ogni notte di effettivo servizio, dell'indennità fissata dal R. decreto 21 luglio 1921, n. 1262.
Non sono applicabili alla categoria dei custodi e delle guardie notturne le disposizioni che riservano una parte dei posti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-24