Capo III

Art. 19

In vigore dal 28 feb 1924
In ciascuna delle tre categorie del personale tecnico esecutivo, le promozioni vengono conferite su parere del Consiglio d'amministrazione, ai funzionari del grado inferiore che abbiano prestato in tale grado almeno cinque anni di effettivo servizio, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due per merito assoluto. Per le promozioni del personale amministrativo e d'ordine valgono le norme in vigore per il personale amministrativo e d'ordine delle Amministrazioni centrali. Le promozioni al grado di primo custode vengono conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio d'amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel rispettivo grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-19

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Art. 19 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo