Capo II
Art. 14
In vigore dal 28 feb 1924
Le funzioni di agente di riscossione della tassa d'ingresso e di agente di riscossione delle tasse d'esportazione sono affidate, con decreto del Ministro, ad impiegati che abbiano le necessarie attitudini.
Nessuno speciale compenso è dovuto per l'esercizio di tali funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-14