Capo II

Art. 14

In vigore dal 28 feb 1924
Le funzioni di agente di riscossione della tassa d'ingresso e di agente di riscossione delle tasse d'esportazione sono affidate, con decreto del Ministro, ad impiegati che abbiano le necessarie attitudini. Nessuno speciale compenso è dovuto per l'esercizio di tali funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo