Capo II
Art. 16
In vigore dal 28 feb 1924
Durante il servizio gli assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui agli del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell' del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409.
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