Capo III
Art. 18
In vigore dal 6 mar 1928
Le promozioni al grado di soprintendente di 1ª classe sono conferite a funzionari del grado inferiore, su parere del Consiglio d'amministrazione, col criterio del merito comparativo.
Le promozioni al grado di soprintendente di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare i direttori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Le promozioni al grado di direttore di 1ª classe sono conferite, su parere del Consiglio d'amministrazione, col criterio del merito comparativo a funzionari del grado inferiore che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Le promozioni al grado di direttori di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli al quale possono partecipare gli ispettori e gli architetti.
Le promozioni al grado di ispettore e di architetto sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente agli ispettori aggiunti ed agli architetti aggiunti che abbiano compiuto, nel rispettivo grado, due anni di effettivo servizio. Coloro che siano giudicati non meritevoli di tale promozione, cessano di far parte dell'Amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-18