Capo III

Art. 23

In vigore dal 28 feb 1924
I vincitori dei concorsi a posti di ispettore aggiunto, di architetto aggiunto, di disegnatore, di restauratore, di assistente, di vice segretario e di alunno d'ordine sono nominati in esperimento per un periodo di sei mesi durante il quale percepiscono l'assegno mensile di cui all' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Trascorso tale periodo, se abbiano dato prova di idoneità, sono stabilmente confermati nei rispettivi gradi oppure esonerati con decreto Ministeriale, su proposta motivata dei soprintendenti dai quali dipendono. Il Ministro potrà, se lo creda opportuno, ordinare una ispezione per meglio accertare il risultato del periodo di esperimento. Per coloro che siano confermati nel grado, il periodo di esperimento vale a tutti gli effetti come servizio effettivo di ruolo. Coloro che siano esonerati cessano dal far parte della Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-23

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Art. 23 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo