Capo IV
Art. 26
In vigore dal 28 feb 1924
Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte:
a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali è consentita;
b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e del relativo regolamento e successive modificazioni;
c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione;
d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-26