Capo IV

Art. 31

In vigore dal 28 feb 1924
La direzione del Gabinetto fotografico nazionale, esistente in Roma, è affidata a un direttore da nominarsi in seguito a concorso per titoli o per esame. Coadiuvano il direttore un capo tecnico ed un sottocapo tecnico, nominati in seguito a concorso per esame o a passaggio da altre categorie. Il personale operatore dei laboratori è assunto dal direttore del Gabinetto e retribuito sui fondi della dotazione con mercede giornaliera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-31

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Art. 31 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo