Capo IV

Art. 27

In vigore dal 28 feb 1924
Gli uffici di esportazione sono istituiti in città ove hanno sede le Soprintendenze. Il Governo del Re è autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre località, quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale. Uffici, enti, accademie e singole persone possono inoltre essere incaricati per decreto Reale, a fungere da uffici di esportazione al solo effetto di rilasciare il nulla osta per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-27

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Art. 27 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo