Capo IV
Art. 30
In vigore dal 1 lug 1939
È istituito in Roma un Gabinetto per lo studio delle tecniche per la conservazione ed il restauro dei dipinti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
È ammessa la frequenza del Gabinetto a scopo di istruzione analogamente a quanto dispone il secondo comma dell'articolo precedente.
La direzione del Gabinetto è affidata dal Ministero dell'istruzione ad un funzionario particolarmente competente od anche a persona estranea ai ruoli venuta in meritata fama di speciale valentia, nel restauro dei dipinti.
Alla persona estranea eventualmente incaricata della direzione spetta una retribuzione annua di L. 4000.
Note all'articolo
- La L. 22 luglio 1939, n. 1240 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichita' e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del decreto R. 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-30