Capo IV
Art. 34
In vigore dal 28 feb 1924
Coadiuvano le Soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:
le Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte;
gli ispettori onorari dei monumenti, scavi e oggetti d'antichità e d'arte;
gli uffici di cui all' della legge 16 giugno 1912, n. 687.
La composizione, la distribuzione, i compiti e i modi di nomina e di funzionamento delle Commissioni provinciali e degli ispettori onorari saranno disciplinati dal regolamento. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, saranno applicate le disposizioni del Capo V della legge 27 giugno 1907, n. 386.
Le funzioni di membro delle Commissioni provinciali e d'ispettore onorario sono gratuite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-34