Capo I

Art. 1

In vigore dal 28 feb 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . La cura degli interessi archeologici e artistici è affidata, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, alle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte, alle quali spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di cui alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688, e 11 giugno 1922, n. 788.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo