Capo I
Art. 1
In vigore dal 28 feb 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La cura degli interessi archeologici e artistici è affidata, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, alle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte, alle quali spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di cui alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688, e 11 giugno 1922, n. 788.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-1