Capo I

Art. 4

In vigore dal 14 apr 1932
Le Soprintendenze alle antichità sono le seguenti: 1° Soprintendenza del Piemonte, della Lombardia e della Liguria (meno la provincia di Spezia), con sede a Torino. 2° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto (provincie di Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Venezia, Padova e Rovigo), con sede a Padova. 3° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna. 4° Soprintendenza della Toscana (oltre la provincia di Spezia), e dell'Umbria, con sede a Firenze. 5° Soprintendenza delle Marche, degli Abruzzi, del Molise e di Zara, con sede in Ancona. 6° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma. 7° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli. 8° Soprintendenza della Sicilia, con sede a Siracusa.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 11 giugno 1924, n. 1211 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze alle antichita', gia' fissata dall'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene cosi' modificata: 1° Soprintendenza di Firenze (Toscana, provincia della Spezia e il territorio della provincia di Perugia posto alla destra del Tevere); 2° Soprintendenza di Ancona (Marche, Abruzzi, meno la provincia di Aquila, Molise e Zara); 3° Soprintendenza di Roma (provincie di Roma, Aquila e il territorio della provincia di Perugia posto alla sinistra del Tevere)".
  • Il Regio Decreto 20 dicembre 1924, n. 2196 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze, gia' fissata dall'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e dall'articolo unico del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1211, viene cosi' modificata: 1° Soprintendenza alle antichita' in Ancona (Marche, Abruzzi (meno la provincia di Aquila) e Zara). 2° Soprintendenza alle antichita' in Napoli (Campania e Molise)".
  • Il Regio Decreto 3 aprile 1927, n. 822 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione delle Soprintendenze alle antichita' istituite con l'art. 4 (numeri 1° e 2°) del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue: a) Soprintendenza del Piemonte e della Liguria (meno la provincia di Spezia) con sede a Torino; b) Soprintendenza del Veneto della Lombardia e della Venezia Tridentina, con sede a Padova".
  • Il Regio Decreto 3 marzo 1932, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La denominazione delle seguenti Soprintendenze all'arte medioevale e moderna e alle antichita', fissata dagli articoli 4 e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene modificata come segue: «a) Soprintendenza all'arte medioevale e moderna delle Marche e della Dalmazia con sede in Ancona; b) Soprintendenza alle antichita' delle Marche, degli Abruzzi e della Dalmazia con sede in Ancona»".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-4

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Art. 4 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo