Capo I

Art. 2

In vigore dal 28 feb 1924
Le Soprintendenze sono uniche per ciascuna circoscrizione, oppure distinte in Soprintendenze alle antichità e Soprintendenze all'arte medioevale e moderna. Alle Soprintendenze alle antichità sono affidate la tutela degli interessi archeologici e la direzione e l'amministrazione dei monumenti classici, degli scavi e dei musei archeologici dello Stato, compresi nelle loro circoscrizioni. Alle Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono affidate la tutela delle cose d'interesse storico ed artistico del medioevo e dell'età moderna e la direzione e l'amministrazione dei monumenti, delle gallerie, dei musei e degli oggetti d'arte riferentisi ai suddetti periodi, ed appartenenti allo Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-2

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