Capo I
Art. 3
In vigore dal 28 feb 1924
Nelle regioni ove la Soprintendenza non sia unica, le raccolte dello Stato, che comprendono insieme oggetti di antichità e d'arte medioevale e moderna, sono affidate ad una sola Soprintendenza a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte delle collezioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-3