Capo I

Art. 8

In vigore dal 28 feb 1924
Le Soprintendenze di cui all' possono essere divise in due reparti, tra i quali saranno distribuiti i servizi. Ogni reparto è retto da un direttore o, in mancanza, da un ispettore principale o ispettore o da un architetto principale o architetto; il soprintendente conserverà personalmente la direzione di uno dei due reparti, secondo la sua speciale competenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-8

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