Capo II
Art. 12
In vigore dal 28 feb 1924
In caso di mancanza del soprintendente titolare, il Ministro affida, a titolo di supplenza, ad un direttore o ispettore principale o architetto principale, l'incarico della reggenza temporanea della Soprintendenza. L'incarico sarà rinnovato anno per anno fino a che non sia nominato il nuovo titolare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-12