Capo I
Art. 10
In vigore dal 28 feb 1924
Nella città ove non sia la sede della Soprintendenza, e preferibilmente ove esistano istituti o monumenti di antichità e d'arte in consegna al Ministero della pubblica istruzione, possono essere istituite, per decreto Reale, sezioni distaccate, preposte a una particolare categoria di servizi. Esse dipendono direttamente dalla Soprintendenza della regione e sono affidate a direttori, ispettori o architetti appartenenti alla Soprintendenza medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-10