Capo VI
Art. 37
In vigore dal 28 feb 1924
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di soprintendente di 1ª classe, di soprintendente di 2ª classe e di direttore saranno conferiti agli attuali direttori secondo le proposte che saranno fatte da una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale per le antichità e belle arti, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, e di due professori ordinari delle Regie università, o di due persone che abbiano meritata fama nel campo della cultura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-37