Capo VI

Art. 37

In vigore dal 28 feb 1924
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di soprintendente di 1ª classe, di soprintendente di 2ª classe e di direttore saranno conferiti agli attuali direttori secondo le proposte che saranno fatte da una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale per le antichità e belle arti, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, e di due professori ordinari delle Regie università, o di due persone che abbiano meritata fama nel campo della cultura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-37

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Art. 37 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo