Capo VI
Art. 40
In vigore dal 28 feb 1924
Nella prima applicazione del presente decreto i posti vacanti nei gradi di ispettore aggiunto ed architetto aggiunto potranno essere conferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione:
a) ad impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e alle persone assunte a qualsiasi titolo o comunque retribuite alla sola condizione che esercitino le mansioni del grado rispettivo e vi abbiano particolare attitudine e preparazione;
b) a persone estranee all'Amministrazione delle antichità e belle arti, alla sola condizione che abbiano particolare attitudine e la necessaria preparazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-40