Capo VI

Art. 41

In vigore dal 28 feb 1924
Non sono applicabili alle categorie dei soprintendenti, dei direttori, degli ispettori e degli architetti le disposizioni dell' del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, riguardanti il passaggio a categoria superiore, consentito sotto certe condizioni, agli impiegati ed agenti contemplati nell' del decreto medesimo. I direttori, gli ispettori, gli architetti e i disegnatori nominati ad locum in forza della legge 27 giugno 1907, n. 386, potranno essere trasferiti a sedi ed uffici diversi da quelli per i quali vinsero il concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-41

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Art. 41 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo