Capo VI

Art. 43

In vigore dal 28 feb 1924
I posti di disegnatore e di restauratore che risultassero vacanti dopo l'applicazione del precedente articolo potranno, su parere del Consiglio di amministrazione, essere conferiti: a) al personale di ruolo e a quello non di ruolo assunto a qualsiasi titolo e comunque retribuito che eserciti le funzioni di uno dei due gradi predetti e vi abbia dato prova di particolare attitudine e preparazione; b) agli attuali assistenti che abbiano particolare attitudine alle funzioni di uno dei due gradi predetti e le abbiano effettivamente esercitate. I posti di assistente che risultassero vacanti dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni, potranno essere conferiti, su parere del Consiglio d'amministrazione, al personale di ruolo e a quello non di ruolo assunto a qualsiasi titolo e comunque retribuito, che presti lodevole servizio di assistente e che vi abbia particolare attitudine e preparazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-43

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