Capo VI

Art. 46

In vigore dal 28 feb 1924
Gli attuali primi custodi saranno collocati nello stesso grado di primo custode. Qualora i primi custodi risultassero in esuberanza, rispetto al numero dei posti del ruolo organico, il Ministro, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, stabilirà se e quali di essi dovranno trovar collocamento nel grado di custode, conservando il titolo ed il trattamento economico del grado superiore. Gli attuali custodi saranno collocati nel grado stesso a norma dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-46

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Art. 46 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo