Capo VI
Art. 46
In vigore dal 28 feb 1924
Gli attuali primi custodi saranno collocati nello stesso grado di primo custode.
Qualora i primi custodi risultassero in esuberanza, rispetto al numero dei posti del ruolo organico, il Ministro, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, stabilirà se e quali di essi dovranno trovar collocamento nel grado di custode, conservando il titolo ed il trattamento economico del grado superiore.
Gli attuali custodi saranno collocati nel grado stesso a norma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-46