Capo VI

Art. 51

In vigore dal 28 feb 1924
Per il personale inscritto nei ruoli transitori speciali creati dal R. decreto 16 maggio 1920, n. 641, ed in quelli di cui alle tabelle n. 29 dell'allegato II e n. 19 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le norme dell' del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, saranno applicate indipendentemente dalla soppressione di posti e dalla esuberanza di personale rispetto ai posti d'organico. Il termine per l'applicazione di tale disposizione è portato al 31 marzo 1924. Saranno inoltre collocati a riposo o dispensati dal servizio, gli impiegati od agenti dei ruoli transitori suddetti che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Agli impiegati dispensati dal servizio o collocati a riposo ai sensi del presente articolo, sarà fatto l'ordinario trattamento di quiescenza e non sarà corrisposta alcuna speciale indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo