Capo VI
Art. 52
In vigore dal 28 feb 1924
Gli impiegati e i funzionari del ruolo degli istituti e degli uffici di antichità e d'arte, che si trovino temporaneamente collocati fuori ruolo, concorrono, a parità di condizione col personale rimasto in ruolo, alle nomine ed alle promozioni ordinarie e straordinarie stabilite dal presente decreto, pur rimanendo fuori ruolo rispetto alla categoria o grado in cui vengono collocati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-52