Capo VI

Art. 54

In vigore dal 28 feb 1924
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto, le quali consentono in via transitoria di conferire i posti vacanti nei vari gradi al personale dell'Amministrazione delle belle arti di altro grado, il personale dei ruoli transitori speciali, di cui al precedente , è considerato appartenente al ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 54 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo