Art. 54
Capo VI

Art. 54

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In vigore dal 28 feb 1924
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto, le quali consentono in via transitoria di conferire i posti vacanti nei vari gradi al personale dell'Amministrazione delle belle arti di altro grado, il personale dei ruoli transitori speciali, di cui al precedente , è considerato appartenente al ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-54