Capo VI
Art. 55
In vigore dal 28 feb 1924
Tutti gli impiegati di ruolo, che in base alle precedenti disposizioni transitorie faranno passaggio in altro grado, non saranno dispensati dal periodo d'esperimento eventualmente prescritto.
Non sarà ugualmente dispensato dal periodo di esperimento il personale non di ruolo che ottenga un posto di ruolo in base alle precedenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-55