Capo VI
Art. 59
In vigore dal 28 feb 1924
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e le norme della legge 27 giugno 1907, n. 386, restando in vigore soltanto l' della legge stessa, nel quale, invece di Consiglio superiore di antichità e belle arti, dovrà leggersi Commissione centrale delle antichità e belle arti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-59