Capo VI

Art. 59

In vigore dal 28 feb 1924
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e le norme della legge 27 giugno 1907, n. 386, restando in vigore soltanto l' della legge stessa, nel quale, invece di Consiglio superiore di antichità e belle arti, dovrà leggersi Commissione centrale delle antichità e belle arti.
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